Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229
"Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999 - Supplemento Ordinario n. 132
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visti gli
articoli 1 e 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto
l'articolo 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 14 aprile 1999;
Sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Visto il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Acquisito
il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18
giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, della ricerca scientifica e tecnologica, per la solidarieta' dell'universita' sociale, per gli affari regionali e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art.
8
(Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502)
1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina
generale ed i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali
stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative
in campo nazionale. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi:
a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente effettuata
dall'assistito, nel rispetto di un limite. massimo di assistiti per medico, ha
validita' annuale ed e' tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta da parte
dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la ricusazione della scelta da
parte del medico, qualora ricorrano eccezionali ed accertati motivi di
incompatibilita';
c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di esercizio della libera
professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle attivita'
in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento
degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente; le
prestazioni offerte in attivita' libero-professionale siano definite
nell'ambito della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra
queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia
tenuto a comunicare all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita'
in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di
consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a
tutte le attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in favore
dei medici che non esercitano attivita' libero-professionale strutturata nei
confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono
fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni
caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte
dell'assistito o l'esercizio di attivita' libero-professionale al di fuori
delle modalita' e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata
cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una
quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base
annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile
in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di
attivita' e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui
alla lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le
prestazioni e le attivita' previste negli accordi nazionali e regionali, in
quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
e) garantire l'attivita' assistenziale per l'intero arco della giornata e per
tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e
l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali
derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attivita' dei medici di medicina
generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina
dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale
e la organizzazione distrettuale del servizio;
f) prevedere le modalita' attraverso le quali le unita' sanitarie locali,
sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi
nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attivita' e
definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli od
associati, in coerenza con gli obiettivi ed i programmi di attivita' del
distretto;
g) disciplinare le modalita' di partecipazione dei medici alla definizione
degli obiettivi e dei programmi di attivita' del distretto e alla verifica del
loro raggiungimento;
h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del
Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli
accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici
forniti dell'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 256, o titolo equipollente ai sensi dell'articolo 6 del predetto
decreto, prevedendo altresi' che la graduatoria annuale evidenzi i medici
forniti dell'attestato, al fine di riservare loro una percentuale
predeterminata di posti in sede di copertura delle zone carenti;
i) regolare la partecipazione di tali medici a societa', anche cooperative, al
fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni
attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto;
l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici accordi con i medici gia'
titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalita' e in
funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita' con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora
nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unita' sanitarie locali
attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri
incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della
convenzione.
1-bis. Le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le regioni possono individuare aree di attivita' della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, addetti a tali attivita', i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneita' secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con attivita' dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilita' operativa, incluse forme di mobilita' interaziendale.".
2. Al comma 8 dell'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: in sede di revisione dei rapporti convenzionali in atto, l'accordo collettivo nazionale disciplina l'adeguamento dei rapporti medesimi alle esigenze di flessibilita' operativa, incluse la riorganizzazione degli orari e le forme di mobilita' interaziendale, nonche' i criteri di integrazione dello specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
3. Sono fatti salvi i provvedimenti in corso, attuativi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 4. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art.
8-bis
(Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali)
1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonche' di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi e' subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale.
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attivita' sanitarie, l'esercizio di attivita' sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attivita' sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate,rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonche' alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attivita' sociosanitarie.
Art.8-ter
(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di
attivita' sanitarie e sociosanitarie)
1. La realizzazione di
strutture e l'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie sono
subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla
costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture gia' esistenti e
alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonche'
al trasferimento in altra sede di strutture gia' autorizzate, con riferimento
alle seguenti tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo
continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e
di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime
residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie e', altresi', richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonche' per le strutture esclusivamente dedicate ad attivita' diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilita' del progetto da parte della regione. Tale verifica e' effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilita' ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.
4. L'esercizio delle attivita' sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonche' i relativi requisiti minimi.
5. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le
regioni determinano:
a) le modalita' e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della
autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione
all'esercizio di attivita' sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la
possibilita' del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di
prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di
capacita' produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi
soggetti eventualmente interessati.
Art.
8-quater
(Accreditamento istituzionale)
1. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalita' rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonche' gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.
2. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come definiti dall'articolo 8-quinquies.
3. Con atto di
indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,e successive modificazioni, sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, il Consiglio superiore di sanita', e, limitatamente
all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali
uniformi per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attivita'
sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture
sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica periodica di tali
attivita';
b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alla
funzionalita' della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei
limiti entro i quali sia possibile accreditare quantita' di prestazioni in
eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace
competizione tra le strutture accreditate;
c) le procedure ed i termini per l'accreditamento delle strutture che ne
facciano richiesta, ivi compresa la possibilita' di un riesame dell'istanza,
in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto
richiedente nonche' la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le
procedure da adottarsi in caso di verifica negativa.
4. L'atto di indirizzo
e coordinamento e' emanato nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti
ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica
periodica;
b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilita' previste dalla
vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato
in tutte le strutture;
c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni
strumentali e tecnologiche appropriate per quantita', qualita' e funzionalita'
in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili ed alle necessita'
assistenziali degli utilizzatori dei servizi;
d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni
di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione
quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente
impiegato;
e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento
professionale tra pari;
f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione
sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e
della loro qualita', interni alla struttura e interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla
appropriatezza e sulla qualita' delle prestazioni erogate, definito dalla
regione ai sensi dell'articolo 8-octies;
h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei
servizi alla verifica dell'attivita' svolta e alla formulazione di proposte
rispetto all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche' l'adozione e
l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i
cittadini. inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di
cui alle lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi
all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti
accreditati in applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque
equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla struttura, secondo
quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni di
particolare rilevanza, in relazione alla complessita' organizzativa e
funzionale della struttura, alla competenza e alla esperienza del personale
richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione
all'attuazione degli, obiettivi prioritari definiti dalla programmazione
nazionale;
m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi all'attivita'
svolta ed ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle funzioni
accreditate, in base alle evidenze scientifiche disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi regionali e
per l'adeguamento organizzativo delle strutture gia' autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei professionisti,
anche in relazione alla specifica esperienza professionale maturata e ai
crediti formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione continua
di cui all'articolo 16-ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unita' operative e
le altre strutture complesse delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base
alla consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di
autonomia finanziaria e alla complessita' dell'organizzazione interna;
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle attivita'
e alle strutture sociosanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono, in conformita' ai criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per l'accreditamento, nonche' il procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre gia' operanti.
7. Nel caso di richiesta di' accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attivita' svolto e della qualita' dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.
8. In presenza di una
capacita' produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di
cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unita' sanitarie locali attraverso
gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute
a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attivita'
comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione
nazionale. In caso di superamento di tale limite, ed in assenza di uno
specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si
procede, con le modalita' di cui all'articolo 28, commi 9 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell'accreditamento della
capacita' produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale
superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture
private non lucrative e dalle strutture private lucrative.
Art.
8-quinquies
(Accordi contrattuali)
1. Le regioni, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali
ed individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti
aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate alla regione e di quelle
attribuite alle unita' sanitarie locali nella definizione degli accordi
contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attivita' delle strutture
interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attivita' da potenziare
e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel
rispetto delle priorita' indicate dal Piano sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative alle alte specialita' ed
alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove
queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo
concordato, tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del concorso
allo stesso da parte di ciascuna struttura.
2. In attuazione di
quanto previsto dal comma 1, la regione e le unita' sanitarie locali, anche
attraverso valutazioni comparative della qualita' e dei costi, definiscono
accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con
quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con
le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito
territoriale della medesima unita' sanitaria locale, si impegnano ad
assicurare, distinto per tipologia e per modalita' di assistenza;
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad
accessibilita', appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e
continuita' assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate,
globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della
remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attivita'
effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1,
lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli
accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo
esterno della appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 8-octies.
Art.
8-sexies
(Remunerazione)
1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attivita' svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, mentre le attivita' di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.
2. Le regioni
definiscono le funzioni assistenziali nell'ambito delle attivita' che
rispondono alle seguenti caratteristiche generali:
a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale,
sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie
croniche di lunga durata o recidivanti;
b) programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della
prestazione o del servizio reso alla persona;
c) attivita' svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di
prevenzione;
d) programmi di assistenza a malattie rare;
e) attivita' con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme
sanitario e di trasporto in emergenza, nonche' il funzionamento della centrale
operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto
dei Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992;
f) programmi sperimentali di assistenza;
g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi
compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore, l'espianto degli organi
da cadavere, le attivita' di trasporto, il coordinamento e l'organizzazione
della rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti preventivi sui
donatori.
3. I criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume dell'attivita' svolta.
4. La remunerazione delle attivita' assistenziali diverse da quelle di cui al comma 2 e' determinata in base a tariffe predefinite, limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per le attivita' rientranti nelle funzioni di cui al comma 3.
5. Il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unita' di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali, calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualita' della assistenza. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attivita', verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse.
6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi.
7. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalita' di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, anche prevedendo il ricorso all'assistenza in forma indiretta.
8. Il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonche' l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale.
Art.
8-septies
(Prestazioni erogate informa indiretta)
1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definiti dalle regioni e dalle province autonome in misura non superiore al cinquanta per cento delle corrispondenti tariffe regionali determinate ai sensi dell'articolo 8-sexies. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e' abolita l'assistenza in forma indiretta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di degenza. Resta ferma la normativa vigente in materia di assistenza sanitaria all'estero.
Art.
8-octies
(Controlli)
1. La regione e le aziende unita' sanitarie locali attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonche' sulla qualita' della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese.
2. Per quanto riguarda le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, la definizione degli accordi entro i termini stabiliti dalla regione e il rispetto dei programmi di attivita' previsti per ciascuna struttura rappresentano elemento di verifica per la conferma degli incarichi al direttore generale, ai direttori di dipartimento e del contratto previsto per i dirigenti responsabili di struttura complessa, nonche' per la corresponsione degli incentivi di risultato al personale con funzioni dirigenziali dipendente dalle aziende interessate.
3. Con atto di
indirizzo e coordinamento, emanato entro, centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo,
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sentita l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabiliti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8-quinquies,
i principi in base ai quali la regione assicura la funzione di controllo
esterno sulla appropriatezza e sulla qualita' della assistenza prestata dalle
strutture interessate. Le regioni, in attuazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento, entro sessanta giorni determinano:
a) le regole per l'esercizio della funzione di controllo esterno e per la
risoluzione delle eventuali contestazioni, stabilendo le relative
penalizzazioni;
b) il debito informativo delle strutture accreditate interessate agli accordi
e le modalita' per la verifica della adeguatezza del loro sistema informativo;
c) l'organizzazione per la verifica del comportamento delle singole strutture;
d) i programmi per promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori
addetti alla gestione della documentazione clinica e alle attivita' di
controllo.
4. L'atto di indirizzo
e coordinamento di cui al comma 3 individua altresi' i criteri per la verifica
di:
a) validita' della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta
erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attivita'
effettivamente svolte;
b) necessita' clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri
effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o
trasferiti ad altre strutture;
c) appropriatezza delle forme e delle modalita' di erogazione della
assistenza;
d) risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli utilizzatori
dei servizi.".