Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2002

Linee guida per il trapianto renale da donatore vivente.

1. Il trapianto di rene da donatore vivente ha luogo nei centri trapianto autorizzati dal Ministero della sanita' nel rispetto delle procedure indicate dalla normativa in vigore.
2. L'attivita' di trapianto da donatore vivente ha carattere aggiuntivo e non sostitutivo all'attivita' di trapianto da donatore cadavere; richiede il raggiungimento di elevati standard di qualita' definiti e verificati dal Centro nazionale per i trapianti; non deve limitare le attivita' di donazione, prelievo e trapianto da donatore
cadavere.
3. Il prelievo di un rene da un donatore vivente, viene effettuato su esplicita, motivata, libera richiesta del donatore e del ricevente, dopo una corretta e completa informazione dei potenziali rischi per il donatore, per il beneficio terapeutico del paziente.
4. Dal 1 gennaio 2001 i candidati a ricevere il trapianto di rene da donatore vivente vengono registrati presso il Centro di riferimento regionale o interregionale ed informati sulla possibilita' di essere iscritti anche in lista da donatore cadavere.
5. Sul donatore vengono effettuati accertamenti clinici che escludano la presenza di specifici fattori di rischio in relazione a precedenti patologie del donatore ed accertamenti immunologici che evidenzino il grado di compatibilita' tra donatore-ricevente.
6. Sul donatore viene effettuato anche un accertamento che verifichi le motivazioni della donazione, la conoscenza di potenziali fattori di rischio e delle reali possibilita' del trapianto in termini di sopravvivenza dell'organo e del paziente, l'esistenza di un legame affettivo con il ricevente (in assenza di consanguineita' o di legame di legge) e la reale disponibilita' di un consenso libero ed informato. L'accertamento di cui a questo comma, viene condotto da una parte terza individuata dal Centro regionale di riferimento, e viene effettuato in modo indipendente dai curanti del ricevente (chirurgo trapiantatore e nefrologo).
7. In ogni caso la donazione non da' luogo a compensi ne' diretti, ne' indiretti, ne' a benefici di qualsiasi altra natura.
8. In ogni caso il consenso puo' venire ritirato in qualsiasi momento prima del trapianto.
9. Dal 1 gennaio 2001 il Centro nazionale trapianti riceve le segnalazioni dei candidati al trapianto di rene da donatore vivente ed il follow-up dei donatori e dei pazienti trapiantati.
10. Il Centro nazionale trapianti sorveglia che il trapianto da vivente sia svolto nel rispetto dei principi cardine dei trapianti: trasparenza, equita', sicurezza, qualita'.