GAZZETTA UFFICIALE N° 108 - 27 GENNAIO 1959 Legge 3 aprile 1957, n. 235
Trapianti con l’uso di parti cadavere
Art. 1
a) E’ consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione. b) In mancanza di disposizioni dirette della persona, il prelievo è consentito qualora non vi sia opposizione da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado. c) Il prelievo può essere effettuato anche in deroga alle disposizioni vigenti, relative al periodo di osservazione del cadavere, contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con regio decreto 21 dicembre 1942 n. 1880 previo l’accertamento della realtà della morte. Per le modalità del prelievo, l’uso delle parti del cadavere a scopo terapeutico ed il preventivo accertamento della realtà della morte si osservano le norme di cui agli articoli seguenti.
Art. 2
E’ ammesso il prelievo a scopo terapeutico della cornea, del bulbo e di quelle parti del cadavere che saranno specificate da apposito regolamento (D.P.R. 20 gennaio 1961) n. 300) di esecuzione della presente legge da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio Superiore della Sanità.
Art. 3
Il prelievo può essere effettuato soltanto in istituti universitari o in ospedali riconosciuti idonei dall’Alto Commissariato per l’Igiene e la sanità pubblica (ora Ministero della Sanità). Nel caso in cui il soggetto ne abbia dato valida autorizzazione il prelievo può essere effettuato nel luogo del decesso.
Art. 4
a) La domanda di prelievo deve venire presentata al medico provinciale dal medico che intende procedere al prelievo, controfirmata possibilmente dalla persona per la quale si richiede il prelievo ovvero da un uso congiunto. Il medico provinciale da la relativa autorizzazione. b) Durante il periodo di osservazione previsto dagli art.li 7, 8, 9 del Regolamento di polizia mortuaria il prelievo può venire effettuato previo accertamento della realtà della morte da parte del direttore dell’Istituto universitario o del primario dell’Ospedale, o del Capo del reparto ospedaliero, ove si verificò il decesso; ovvero dall’ufficiale sanitario del Comune, qualora il decesso sia avvenuto in luogo diverso ed il soggetto abbia dato valida autorizzazione al prelievo.
Art. 5
a) L’accertamento dalla realtà della morte viene effettuato con i metodi della semeiotica medicolegale, stabiliti con ordinanza dell’Alto Commissario per l’Igiene e la sanità pubblica (ora Ministero della Sanità). b) Di tale accertamento viene redatto processo verbale, sottoscritto dai sanitari che lo hanno eseguito. c) Il direttore dell’Istituto universitario o il direttore dell’Ospedale devono indicare, volta per volta, quale salma, tra quelle giacenti nell’Istituto o nell’Ospedale, si trova nelle condizioni previste dalla legge per essere sottoposta al prelievo.
Art. 6
a) Il prelievo deve essere eseguito preferibilmente dal medico che deve utilizzare la cornea o il bulbo o altre parti del cadavere, prelevate a scopo terapeutico e alla presenza dei sanitari che hanno proceduto all’accertamento della realtà della morte, o da sanitari all’uopo delegati dal medico provinciale. b) E’ consentito soltanto un prelievo da ciascun cadavere. c) Il prelievo deve essere praticato in modo da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie. d) Dopo, il cadavere deve essere ricomposto con la massima cura. e) Di ogni prelievo deve essere redatto il processo verbale nel quale sono descritte le modalità dell’operazione. f) Il verbale dev’essere sottoscritto dai sanitari che hanno preceduto all’accertamento della realtà della morte e dal medico che ha effettuato il prelievo.
Art. 7
L’originale dei verbali rimane custodito nell’archivio dell’Istituto universitario o dell’Ospedale dove è stato eseguito il prelievo. Copia di tali processi verbali deve essere inviata al medico provinciale a cura del direttore dell’Istituto universitario o del direttore dell’Ospedale.
Art. 8
a) Le spese del prelievo sono sostenute dall’interessato o da chi vi è tenuto per legge. b) E’ vietato qualsiasi compenso comunque denominato, per la parte di cadavere prelevata a scopo terapeutico: se corrisposto è ripetibile.
Art. 9
Chiunque procura ad altri, per lucro, una parte di cadavere da usare a scopo terapeutico, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la pena prevista dall’art. 411 del codice penale (da 2 a 7 anni). Per quanto riguarda poi il chirurgo in quest’ultimo caso, è opportuno anche tenere presente l’art. 413 del cod. pen.: "chiunque dissenziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici (non è previsto quello terapeutico) in casi non consentiti dalla legge è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a L. 200.000. La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto nonché l’art. 589 cod. pen. in altri casi".











