GAZZETTA UFFICIALE N° 63 11 MARZO 1961 Legge 15 febbraio 1961, n. 83
Riscontro diagnostico delle persone decedute senza assistenza sanitaria
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall’articolo 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, e dall’articolo 85 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sull’ordinamento ospedaliero.
Debbono essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinicoscientifici.
Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussiste il dubbio sulle cause della morte.
Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall’anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o disseizoni non necessarie a raggiungere l’accertamento della causa di morte.
Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell’Istituto per il quale viene effettuato.
Art. 2
Sono abrogati gli articoli 34 e 35 del regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge. Restano salvi i poteri dell’autorità giudiziaria nei casi di competenza.
La presente legge, munita dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto d’obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - GIARDINIA
SCELBA - GONNELLA
Visto il Guardasigilli: GONNELLA















