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dell'Universita Degli studi di Palermo
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GAZZETTA UFFICIALE N. 139 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 17/6/1997
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DECRETO
5 maggio 1997. Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente
alle scuole di specializzazione del settore medico. IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre
1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive
modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo
per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione
per la sperimentazione didattica ed organizzativa; Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della
docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione
organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162 - riordinamento delle scuole dirette a fini speciali,
delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; Vista
la legge 9 maggio 1989 n. 168, concernente l'istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge
7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo
dell'Universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986 - 90; Vista
la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti
didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica; Considerato la opportunita' di procedere alla revisione
degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore
medico; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 modificato con decreti
ministeriali 14 febbraio 1996, 3 luglio 1996 e 31 luglio 1996 concernente
modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle
scuole di specializzazione del settore medico; Viste le richieste di integrazione
e di rettifica relative alle scuole di specializzazione in chirurgia generale,
chirurgia plastica e ricostruttiva, endocrinologia e malattie del ricambio,
gastroenterologia, neuropsichiatria infantile e patologia clinica; Vista
la richiesta formulata dal S.I.M.L.A. in merito alla scuola di specializzazione
in medicina legale; Visto che per mero errore materiale la denominazione
del diploma di specialista rilasciato dalla scuola di specializzazione
in gastroenterologia e' quello di gastroenterologia ed endoscopia digestiva
anziche' quello di gastroenterologia; Considerato la opportunita' di procedere
alla rettifica degli ordinamenti delle scuole di specializzazione in chirurgia
generale, chirurgia plastica e ricostruttiva, endocrinologia, gastroenterologia,
medicina legale, neuropsichiatria infantile e patologia clinica; Uditi
i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze
del 21 aprile 1995; 26 ottobre 1995; 18 luglio 1996; 19 luglio 1996; 12
dicembre 1996; 23 gennaio 1997; 24 gennaio 1997 e 20 febbraio 1997. Sentiti
gli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, dei biologi e dei chimici;
Ritenuta la necessita' di modificare la tabella I, allegata al regio decreto
30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e di integrare e
rettificare la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole
di specializzazione del settore medico; Decreta: Art. 1. All'art. 8 della
tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995 e successive
modificazioni sono aggiunte le seguenti scuole di specializzazione: 43)
Biochimica clinica; 44) Chirurgia vascolare; 45) Nefrologia;
46) Tossicologia medica. L'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione
in chirurgia generale e' modificato nel senso che: nell'area E1: Chirurgia
interdisciplinare della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante
e relativi settori scientifico - disciplinari - e' aggiunto il settore
scientifico disciplinare F08B Chirurgia plastica; nell'area F2: Chirurgia
interdisciplinare della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante
e relativi settori scientifico - discipiinari - e' aggiunto il settore
scientifico disciplinare F08B Chirurgia plastica. L'ordinamento degli studi
della scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva
e' modificato nel senso che: nell'area A) propedeutica generale della tabella
A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico
- disciplinari - relativa agli obiettivi dopo la parola "trapianti" vanno
aggiunte le parole "nonche' della utilizzazione dei biomateriali" nell'area
B) propedeutica clinica della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante
e relativi settori scientifico - disciplinari - sono aggiunti i settori
scientificodisciplinari F18X Radiodiagnostica e radioterapia; F21X Anestesia
e rianimazione; nell'area C) clinica complementare della tabella A - Aree
di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico - disciplinari
- sono aggiunti i settori scientificodisciplinari F16A Ortopedia e traumatologia;
F14X Oculistica; M11E Psicologia clinica; nell'area E) disciplinare metodologie
complementari della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante
e relativi settori scientifico - disciplinari - sono aggiunti i settori
scientifico - disciplinari F16B Riabilitazione e terapia fisica; F22A Igiene
generale ed applicata; F22B Medicina legale. L'ordinamento della scuola
di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio e' modificato
nel modo seguente: nell'area A) propedeutica e fisiopatologia generale
della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico - disciplinari - e' aggiunto il settore scientifico
- disciplinare E05B Biochimica clinica. L'ordinamento della scuola di specializzazione
in gastroenterologia e' modificato nel modo seguente: L'art. 1 e l'art.
3 relativi al titolo di specialista rilasciato dalla scuola devono leggersi
gastroenterologia anziche' gastroenterologia ed endoscopia digestiva; nell'area
A) propedeutica della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante
e relativi settori scientifico - disciplinari - e' aggiunto il settore
scientifico - disciplinare E05B Biochimica clinica. L'ordinamento della
scuola di specializzazione in medicina legale e' modificato nel modo seguente:
nell'area A) propedeutica della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante
e relativi settori scientifico - disciplinari - sono aggiunti i settori
scientifico - disciplinari N01X Diritto privato; N09X Istituzioni di diritto
pubblico. L'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in
neuropsichiatria infantile e' modificato nel senso che il secondo comma
dell'art. 3 e' soppresso. L'ordinamento della scuola di specializzazione
in patologia clinica e' modificato nel modo seguente: nell'area A) propedeutica
della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico - disciplinari - e' aggiunto il settore scientifico
- disciplinare E05B Biochimica clinica. Dopo l'art. 42 della medesima tabella
XLV/2 sono aggiunti i seguenti articoli. Art. 43. Biochimica clinica Art.
1. - La scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle
norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art.
2. - La scuola ha lo scopo di formare specialisti nell'area della diagnostica
biochimico - clinica e nelle analisi chimiche - tecnologiche, fornendo
qualificazione professionale specifica nel suddetto settore e competenze
nell'organizzazione del laboratorio. Art. 3. - La scuola rilascia il titolo
di specialista in medicina di laboratorio - biochimica clinica. Sono previsti
due indirizzi: a) indirizzo diagnostico aperto ai laureati in medicina
e chirurgia; b) indirizzo analitico - tecnologico aperto ai laureati in
altre discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica
e tecnologia farmaceutica, biotecnologie, medicina veterinaria). Art. 4.
- Il corso ha la durata di 4 anni. Art. 5. - Concorrono al funzionamento
della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia (*) e
quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6
comma 2 del decreto legislativo 502 / 1992 ed il relativo personale universitario
appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e
quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
Art. 6. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi
e' determinato nello statuto di ogni singola scuola tenuto conto delle
capacita' formative delle strutture di cui all'art. 5(*). _____________________________________________________
(*) Nello statuto delle singole universita' devono essere indicati: a)
il dipartimento o istituto sede amministrativa della scuola; b) il numero
massimo di specializzandi iscrivibili a ciascun anno. Tabella A AREE DI
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO - DISCIPLINARI.
a) Area propedeutica biochimica e biometria Obiettivi: lo specializzando
deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico,
che utilizzera' per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche.
Settori: F01X statistica medica, E10X biofisica, E05A biochimica, E05B
biochimica clinica, E04B biologia molecolare. b) Area biochimica e genetica
molecolare Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire
le conoscenze generali anche di tipo metodologico di biochimica cellulare
e molecolare, di genetica e di genetica molecolare. Settori: E04B biologia
molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E11X genetica, E13X
biologia applicata, F03X genetica medica. c) Area biochimica analitico
strumentale Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire
le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare
lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche. Settori: E05A biochimica,
E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C03X chimica generale
ed inorganica, C07X chimica farmaceutica. d) Area metodologie e tecnologie
di laboratorio Obiettivo: lo specializzando deve approfondire lo studio
delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio
con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione
e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in
biochimica clinica, ed al controllo di qualita' in medicina di laboratorio.
Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, K05A sistemi di elaborazione
delle informazioni, K06X bioingegneria elettronica. e) Area diagnostica
molecolare a livello genico Obiettivo: lo specializzando deve conoscere
le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie
ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico - legale; deve inoltre
approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina
di laboratorio nel campo della terapia genica. Settori: F03X genetica medica,
E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E13X
biologia applicata, F22B medicina legale. f) Area biochimica clinica Obiettivo:
lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia
delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica
di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti
analitici connessi con trattamenti farmacologici. Settori: E05A biochimica,
E0SB biochimica clinica, F04A patologia generale, E07X farmacologia, V30B
kisiologia degli animali domestici, F22B medicina legale. g) Area della
biochimica clinica speciale Obiettivo: lo specializzando deve conoscere
i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica e
il monitoraggio di specifiche patologie. Settore: E05B biochimica clinica.
h)Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico Obiettivo:
lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione
manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro
con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli
infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria. Settori:
E05B biochimica clinica, F22A igiene generale e applicata, P02A economia
aziendale, P02D organizzazione aziendale. i)Area propedeutica alla patologia
umana (indirizzo analiticotecnologico) Obiettivo: lo specializzando deve
acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenetici
di organi e sistemi dell'uomo e delle relative patologie umane. Settori:
E06A fisiologia umana, F04A patologia generale. l)Area chimico - analiticostrumentale
(indirizzo analiticotecnologico) Obiettivo: lo specializzando deve acquisire
le conoscenze fondamentali di chimico - fisica biologica, di chimica analitica
e di chimica analitica clinica, nonche' le conoscenze delle principali
strumentazioni analitiche e separative anche complesse. Settori: C02X chimica
fisica, C03X chimica generale e inorganica, E05A biochimica, E05B biochimica
clinica, C01A chimica analitica, C07X chimica farmaceutica. m)Area integrazione
diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico) Obiettivo: lo specializzando
deve maturare conoscenze di base nei vari campi della diagnostica strumentale,
poter essere pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinare
integrale basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica
di laboratorio. Settori: E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica,
F18X diagnostica per immagini e radioterapia. Tabella B STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE Lo specializzando, per essere ammesso
all'esame finale deve avere: partecipato all'attivita' diagnostica di almeno
1000 casi clinici (indirizzo diagnostico); frequenze per almeno 100 ore
in ciascuno dei seguenti settori: esami urgenti; laboratorio di grande
automazione; sedimenti urinari ed esame delle feci compresa la ricerca
di parassiti; proteinologia clinica; ricerca di recettori e marcatori tumorali;
ormonologia clinica; biochimica clinica separativa; farmacologia clinica
e tossicologia; biochimica cellulare e colture cellulari; biochimica, biologia
molecolare e biochimica genetica applicate alla clinica; frequenza in laboratori
di grandi strumentazioni analitiche; 1 seminario all'anno su argomenti
di biochimica clinica (indirizzo analitico - tecnologico; gas - massa,
NMR). Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo
le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico
- analitico, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento
didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei
diversi interventi ed il relativo peso specifico. Art. 44. Chirurgia vascolare
Art. 1. - La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare risponde
alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
Art. 2. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore
professionale della diagnostica, della clinica e della terapia chirurgica
delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene
e dei linfatici. Art. 3. - La scuola rilascia il titolo di specialista
in chirurgia vascolare. Art. 4. - Il corso ha la durata di 5 anni. Art.
5. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta'
di medicina e chirurgia (*) e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli
di intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 502/1992 ed
il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari
di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti
aree funzionali e discipline. Art. 6. - Il numero massimo degli specializzandi
che possono essere ammessi e' determinato nello statuto di ogni singola
scuola tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art.
5(*). _____________________________________________________ (*) Nello statuto
delle singole universita' debbono essere indicati: a) il Dipartimento o
istituto sede amministrativa della scuola; b) il numero massimo di specializzandi
iscrivibili a ciascun anno. Tabella A AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO - DISCIPLINARI. A. Area propedeutica Obiettivo:
lo specializzando deve apprendere conoscenze di anatomo - fisiopatologia
ed anatomia chirurgica; deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie
alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici,
anche mediante sistemi informatici. Settori: E06A fisiologia umana, E09A
anatomia umana, E09B istologia, E10X biofisica medica (E06A fisiologia
umana), F01X statistica medica, F06A anatomia patologica, F07G malattie
del sangue, K05B informatica, K06X bioingegneria, L18C linguistica inglese.
B.Area di semiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva e non invasiva
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semiologiche
cliniche e di diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al
trattamento delle vasculopatie cerebrali, viscerali e periferiche, nonche'
delle malattie cardiache piu' frequenti. Settori: F07C malattie dell'apparato
cardiovascolare, F08E chirurgia vascolare, F18X diagnostica per immagini
e radioterapia. C. Area di specialita' chirurgiche correlate Obiettivo:
lo specializzando deve apprendere le fondamentali metodologiche e cliniche
relative ai settori specialistici correlati, nonche' le loro fondamentali
tecniche chirurgiche. In particolare deve acquisire la pratica clinica
per la diagnosi ed il trattamento chirurgico e postoperatorio delle piu'
frequenti malattie chirurgiche. Settori: F08A chirurgia generale, F08D
chirurgia toracica, F09X chirurgia cardiaca, F10X chirurgia urologica,
F16A malattie dell'apparato locomotore D. Area di chirurgia vascolare Obiettivo:
lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche dell'analisi
clinica dei pazienti, saper decidere la piu' opportuna condotta terapeutica,
saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo
integrato con altri settori specialistici chirurgici; Settori: F06A anatomia
patologica, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E chirurgia
vascolare, F09X cardiochirurgia. E. Area di chirurgia endovascolare Obiettivo:
lo specializzando deve acquisire le normali nozioni teorico pratiche del
cateterismo arterioso e le terapie endovascolari; ivi comprese le terapie
locoregionali farmacologiche, la dilatazione percutanea transluminale,
l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, nonche' le metodiche
da esse derivanti. Deve inoltre acquisire conoscenza e capacita' pratica
nelle metodiche di controllo strumentale invasive e non. Settori: F08E
chirurgia vascolare, F18X diagnostica per immagini. F. Area angiologica
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze teorico pratiche
per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari di' interesse medico.
Settori: F07C malattie dell'apparato cardiovascolare. G. Area di anestesiologia
e valutazione critica Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie
di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente
con gli specialisti del settore per l'adozione della piu' opportuna condotta
clinica; deve inoltre, acquisire gli elementi per procedere alla valutazione
critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche
chirurgiche. Settori: F08A chirurgia generale, F08E chirurgia vascolare,
F21X anestesiologia, F22B medicina legale. Tabella B STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE Per essere ammesso all'esame finale
di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia
generale e / o chirurgia d'urgenza per almeno una annualita'; dimostrare
d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata
sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici,
come di seguito specificato: procedure diagnostiche di malattie vascolari:
a) diagnostica vascolare incruenta: 200 casi di cui almeno il 50% eseguito
in prima persona; b) diagnostica vascolare cruenta: 100 casi a cui lo specializzando
partecipa in collaborazione; interventi di chirurgia vascolare di alta
e media chirurgia: 200 casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona;
interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di cui
almeno il 15% eseguiti in prima persona; interventi di chirurgia endovascolare:
100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona; interventi di
chirurgia generale: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona.
Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo
le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche
controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente
specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.
Art. 45.
Nefrologia Art. 1. - Istituzione,
finalita', titolo conseguibile. 1.1. E' istituita la scuola
di specializzazione in nefrologia. Il corpo docente della scuola
deve prevedere almeno un professore universitario di nefrologia. La direzione
della scuola spetta ad un professore universitario di nefrologia, di ruolo
o fuori ruolo, di 1 o, in mancanza, di 2 fascia. 1.2. La scuola ha lo scopo
di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva
degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale.
1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia. 1.4. Conseguito
il titolo di specialista, e' possibile frequentare la scuola per un ulteriore
anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici. Art. 2.
- Organizzazione, durata, norme d'accesso. 2.1. Il corso di specializzazione
ha la durata di 5 anni. Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300
ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attivita' di tirocinio
guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie
ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per
il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale.
2.2. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della
scuola il dipartimento di . .., l'istituto di . . . . . . etc. (nonche'
. . .). Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel
loro insieme a requisiti di idoneita' per disponibilita' di attrezzature
e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni
eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art.
7 del decreto legislativo n. 257 / 1991. Le predette strutture non universitarie
sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6 comma
3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La didattica formale
viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso
il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene
nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Al
fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia
clinica, la formazione dello studente potra' compiersi anche in piu' di
una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante
previsti al successivo art. 3 e 4. 2.3. Tenendo presenti i criteri generali
per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della
legge 341 / 1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature
disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti
determinato in . . per ciascun anno di corso, per un totale di . . .. specializzandi.
Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione
nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva
ripartizione dei posti tra le universita'. Il numero degli iscritti a ciascuna
scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto. 2.4. Sono
ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano
in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi
al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito
presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle autorita' accademiche
italiane. L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere
conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno. 2.5.
Il concorso e' effettuato mediante prove e valutazione dei titoli. Il punteggio
finale massimo di 100 punti e' cosi' suddiviso: a) 50 punti da prova scritta
con quiz a risposta multipla, + 10 punti da prova orale; b) 20 punti dalla
media di 5 esami propedeutici e / o inerenti la specialita', stabiliti
con delibera del consiglio di facolta'; c) 10 punti dalla valutazione della
tesi o di pubblicazioni inerenti la specialita'; d) 10 punti per internato
universitario coerente con la scuola di specializzazione su delibera del
consiglio della scuola. La Commissione del concorso sara' formata dal direttore
della scuola e da 4 docenti nominati dal preside di facolta'. Art. 3. -
Piani di studi e di addestramento professionalizzante. 3.1. Il Consiglio
della scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed
il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici
e clinici, compresi quelli convenzionati. Il Consiglio stabilisce pertanto:
a) le opportune attivita' didattiche, comprese le attivita' di laboratorio,
pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita'
didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso
quello relativo all'area specialistica comune a specialita' propedeutiche
o affini. 3.2. Il piano studi e di addestramento professionalizzante e'
determinato dal consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali
e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici
e dei relativi settori scientifico - disciplinari. Costituiscono aree obbligatorie
(propedeutiche, di approfondimento scientifico - culturale, di professionalizzazione)
quelle relative ai settori seguenti: E03A biologia, E05A biochimica, E06A
fisiologia umana, F04B immunologia, E07X farmacologia, F06A anatomia patologica,
F07A medicina interna, F018X diagnostica per immagini e radioterapia, F10A
urologia, F07C medicina d'urgenza, F19C pediatria. Nei primi due anni di
formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della
sua attivita' di tirocinio alla formazione professionale nei settori della
medicina interna generale e specialistica (F07). Il piano dettagliato delle
attivita' formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di
cui al precedente comma, e' deliberato dal consiglio della scuola e reso
pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 4. - Programmazione annuale
delle attivita' e verifica tirocinio. 4.1. All'inizio di ciascun anno di
corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi,
quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi
stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale,
pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento
all'interno della specializzazione. 4.2. Il tirocinio e' svolto nelle strutture
universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento
dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati
dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio
nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. Ai fini
dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potra' riconoscere
utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attivita' svolta all'estero
in strutture universitarie ed extrauniversitarie. Art. 5. - Esame di diploma.
5.1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto
su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno
prima dell'esame stesso. La commissione finale e' nominata dal rettore
in relazione alla vigente normativa. 5.2. Lo specializzando, per essere
ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini
ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale,
atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della
scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacita' professionali
adeguate agli standards europei. Art. 6. - Norme finali. Le tabelle riguardanti
gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico
disciplinari di pertinenza, sull'attivita' minima dello specializzando
per adire l'esame finale, nonche' sulle strutture minime necessarie per
le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure di cui all'art.
7 del decreto legislativo 257 / 1991. Gli aggiornamenti periodici sono
disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle specifiche
scuole di specializzazione. Scuola di specializzazione in nefrologia. Tabella
A AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO
- DISCIPLINARI. A. Area propedeutica Obiettivo: lo specializzando deve
apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica
e genetica pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche
per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della
terapia. Settori: E09A anatomia, E09B istologia, E05A biochimica, E06A
fisiologia umana, F03X genetica medica, F07E nefrologia. B. Area di fisiopatologia
nefrologica Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate
dei meccanismi eziopatogenici che determinano lo sviluppo delle malattie
renali. Settori: E03A biologia, F03X genetica medica, F04C patologia generale,
F04A immunologia, F07B fisiopatologia clinica, F07E nefrologia. C. Area
di laboratorio e diagnostica nefrologica Obiettivo: lo specializzando deve
acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori
di laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia,
immunopatologia e la diagnostica per immagini. Settori: F04B patologia
clinica, F06A anatomia patologica, F07D semeiotica funzionale, F07E nefrologia,
F18X diagnostica per immagini. D. Area di nefrologia clinica Obiettivo:
lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e
tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione,
diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo
elettrolitico e dell'equilibrio acido base, e dell'ipertensione arteriosa.
Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme
di buona pratica clinica. Settori: F07E nefrologia, F07 medicina interna,
E07X farmacologia, F05X microbiologia, F18X diagnostica per immagini e
radioterapia, F18X statistica medica, F10A urologia, F19C pediatria, F07C
medicina d'urgenza, F04A patologia generale. E. Area di terapia sostitutiva
della funzione renale Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze
teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale
e il trapianto di rene. Settori: F07E nefrologia, F08A chirurgia dei trapianti.
F. Area dell'emergenza nefrologica Obiettivi: lo specializzando deve acquisire
le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere
e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza
nefrologica. Settori: F07E nefrologia, F07C medicina d'urgenza, F12X anestesiologia
e rianimazione. Tabella B STANDARDS NECESSARI ALLE STRUTTURE SANITARIE
NON UNIVERSITARIE PER CONTRIBUIRE ALLA FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDIANTE
CONVENZIONAMENTO CON L'UNIVERSITA' PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
NEFROLOGIA. Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre
a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica
attivita' media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire
allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli
riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima. Tali attivita'
sono: a) attivita' ambulatoriale e di Day Hospital per almeno 300 pazienti
annui, anche con specifica attivita' per pazienti in dialisi peritoneale
ambulatoriale continua e trapianti; b) attivita' di degenza per almeno
200 ricoveri annui per patologia nefrologica; c) attivita' diagnostica
di istopatologia renale comprendente il prelievo bioptico percutaneo e
la lettura diagnostica delle biopsie; d) attivita' di terapia sostitutiva
acuta e cronica della funzione renale; con almeno 8 posti dialisi. Tabella
C STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE Lo specializzando
per essere ammesso all'esame finale di diploma deve: 1. Aver eseguito personalmente
almeno 10 biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica
di almeno 100 pazienti. 2. Aver eseguito personalmente almeno 15 procedure
dialitiche d'urgenza. 3. Saper gestire le metodiche di emodialisi e di
dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi per
allestimento di fistola artero - venosa e ad almeno 5 interventi di impianto
di catetere peritoneale. 4. Saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia
e la piu' adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione
arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio
acido - base, insufficienza renale, con trapianto di rene. Con riferimento
al punto 4 dell'art. 1, costituiscono attivita' di perfezionamento opzionali
(obbligatorie almeno due sulle tre previste): a) immunopatologia e morfologia
delle nefropatie: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica
relative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia
ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza
pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi; b)
terapia sostitutiva della funzione renale: aver acquisito conoscenze teoriche
ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi
peritoneale; saper impostare al piu' corretto trattamento dialitico per
pazienti con insufficienza renale acuta e cronica; c) clinica e terapia
del trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia
dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati
al trapianto di rene e sulle principali terapie anti - rigetto; saper gestire
correttamente l'attivita' ambulatoriale per pazienti trapiantati. Art.
46. Tossicologia medica Art. 1. - La scuola di specializzazione in tossicologia
medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area
medica. Art. 2. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore della diagnosi e della terapia delle intossicazioni acute e croniche
non professionali, nel settore della prevenzione, diagnosi e terapia delle
tossicodipendenze e nella valutazione del rapporto rischio /beneficio delle
sostanze chimiche per la salute dell'uomo. Art. 3. - La scuola rilascia
il titolo di specialista in tossicologia medica. Art. 4. - Il corso ha
la durata di quattro anni. Art. 5. - Concorrono al funzionamento della
scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia (*) e quelle
del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma
2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario
appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e
quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
Art. 6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi
e' determinato nello statuto di ogni singola scuola tenuto conto delle
capacita' formative delle strutture di cui all'art. 5 (*). (*) Nello statuto
delle singole universita' debbono essere indicati: a) il dipartimento o
istituto sede amministrativa della scuola; b) il numero massimo di specializzandi
iscrivibili a ciascun anno. Tabella A AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI. A. Area propedeutica: istituzioni
di tossicologia Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze
fondamentali relative alla definizione ed alla valutazione della tossicita'
acuta e cronica di una sostanza chimica. Inoltre lo specializzando deve
acquisire le basi teoriche e pratiche delle tecniche di valutazione della
tossicita' sia acuta che cronica di una sostanza chimica ed approfondire
la conoscenza sui meccanismi generali di intossicazione, tossificazione
e detossificazione. Deve infine apprendere le conoscenze di genetica, biologia
e patologia molecolare e statistica utili alla definizione della tossicita'
di una sostanza chimica. Settori: C07X Chimica farmaceutica, E04B Biologia
molecolare, E05B Biochimica clinica, E06A Fisiologia, E07X Farmacologia,
F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale,
F06A Anatomia patologica. B. Area della patologia tossicologica Obiettivo:
lo specializzando deve conseguire avanzate conoscenze teoriche e pratiche
sulla tossicologia sistematica organospecifica (neurotossicologia, tossicologia
dell'apparato respiratorio, cardiocircolatorio e gastrointestinale, nefrotossicologia
e immunotossicologia). Deve inoltre apprendere le basi teoriche e le tecniche
piu' comuni per la valutazione del danno tossicologico materno - fetale,
del potere mutageno e cancerogeno delle sostanze chimiche, e del rischio
della contaminazione dell'ambiente da parte di sostanze chimiche. Settori:
F04A Patologia generale, F04C Oncologia, F06A Anatomia patologica, F06B
Neuropatologia, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie
dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia.
C. Area della clinica tossicologica Obiettivo: lo specializzando deve acquisire
le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la diagnosi delle intossicazioni
acute e croniche non professionali. Deve inoltre apprendere le conoscenze
teoriche e la pratica clinica della terapia delle intossicazioni acute
e croniche non professionali, dal corretto uso della terapia antidotale
alle tecnologie biomediche atte ad accelerare la detossificazione (emodialisi,
emotrasfusione), e le tecniche fondamentali di rianimazione. Deve infine
saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme della buona
pratica clinica, ed a valutazioni epidemiologiche retrospettive e prospettiche
in tema di intossicazioni acute e croniche, inclusa la conoscenza e la
eventuale partecipazione alle attivita' di un centro antiveleni. Settori:
F07A Medicina interna, F2IX Anestesiologia, F22A Igiene generale ed applicata.
D. Area delle tossicodipendenze Obiettivo: lo specializzando deve apprendere
la conoscenza dei correlati chimici, fisiologici endocrinologici, strutturali
e sociali delle tossicodipendenze dalle principali sostanze d'abuso ivi
incluse le sindromi alcool, correlate di pertinenza tossicologica. Deve
inoltre apprendere la conoscenza della classe di appartenenza, dello spettro
di azione, dei meccanismi di azione e della cinetica delle principali sostanze
di abuso. Deve essere in grado di identificare e di indirizzare il trattamento
delle malattie di ordine infettivologico (infezioni concomitanti a patogenesi
batterica e virale ivi inclusa la sindrome da immunodeficienza acquisita),
dellemalattie psichiatriche e neurologiche e dei danni d'organo indotti
dalle principali sostanze d'abuso, con prevalente espressivita' clinica
di tipo tossicologico. Deve conoscere le caratteristiche eziopatogeniche,
cliniche e prognostiche delle tossicodipendenze dalle principali sostanze
d'abuso, ed essere in grado di operare una corretta diagnosi differenziale.
Deve aver acquisito approfondite conoscenze sugli indirizzi di gestione
clinica e di presa in carico, e dimostrare di possedere le competenze tecniche
e metodologiche per trattare i vari quadri clinici, incluse le situazioni
di crisi e le sindromi da sospensione. Deve inoltre conoscere l'uso integrato
delle diverse terapie attuabili nelle tossicodipendenze dalle principali
sostanze di abuso, e le disposizioni legislative che regolano l'intervento
diagnostico e terapeutico nelle tossicodipendenze dalle principali sostanze
di abuso. Settori: E07X Farmacologia, F07A Medicina interna, F071 Malattie
infettive, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F22B Medicina legale. Tabella
B STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE Lo specializzando
per essere ammesso all'esame finale di diploma deve dimostrare di aver
una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione
di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito
specificato: a) aver eseguito almeno 100 casi clinici di intossicazioni
acute e croniche non professionali, con particolare riguardo alla diagnostica
clinica e di laboratorio, dei quali 30 con piena autonomia professionale;
b) di aver eseguito l'itinerario diagnostico e terapeutico di almeno 100
casi clinici di tossicodipendenze dalle principali sostanze di abuso, con
particolare riguardo alla applicazione di un protocollo multimodale integrato;
c) aver effettuato almeno 20 interventi di tossicologia di consultazione
e di collegamento; d) aver affrontato problemi di tossicologia sperimentale
ed ambientale con particolare riguardo alla definizione del rapporto rischio
/ beneficio delle sostanze chimiche; e) infine, lo specializzando deve
aver partecipato alla conduzione, secondo le norme della buona pratica
clinica, di almeno una sperimentazione clinica controllata. Nel regolamento
didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei
diversi interventi ed il relativo peso specifico. Art. 2. All'elenco delle
lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30
settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni sono
aggiunti i seguenti diplomi di specializzazione: Diploma di specializzazione
in biochimica clinica; Diploma di specializzazione in chirurgia vascolare;
Diploma di specializzazione in nefrologia; Diploma di specializzazione
in tossicologia medica. Art. 3. Entro un anno dalla data di pubblicazione
del presente decreto, i competenti organi accademici delle universita'
procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, ad avviare le procedure per il riordinamento e la rettifica delle
scuole di specializzazione di cui al precedente art. 1, gia' attivate ai
sensi del precedente ordinamento, in conformita' alle disposizioni di cui
al presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti
per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 5 maggio 1997 p. Il Ministro: Guerzoni Registrato
alla Corte dei conti il 28 maggio 1997 Registro n. 1 Universita' e ricerca,
foglio n. 92
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